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Chiarimenti sulla conversione del Permesso di Soggiorno Stagionale

regolarizzazione

Adottata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato era già prevista dall’articolo 24, comma 4, del  D.Lgs n.286/98 ma, fino ad oggi, per poter convertire il proprio permesso a carattere stagionale in un permesso per lavoro subordinato non stagionale, il lavoratore doveva dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, rientrare nel proprio Paese di origine e fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale l’anno successivo.
La giurisprudenza si è negli anni pronunciata più volte in maniera favorevole alla conversione, specificando che l’ipotesi di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato fosse possibile in presenza di nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, quindi, anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine.
In definitiva, la nuova circolare del 5 novembre chiarisce che nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale.
Sono previste comunque due condizioni per la conversione: la verifica da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).